Il diritto delle persone e della famiglia è una branca del diritto civile. L’Avvocato Atzori, a Capoterra e a Cagliari, si occupa di tutte le questioni ad esso inerenti, in particolare di amministrazioni di sostegno, interdizioni e inabilitazioni, separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, affidamento figli minori, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, assistendo il cliente in tutte le fasi e garantendo al predetto la massima serietà, professionalità e disponibilità in questo delicato settore del diritto.
La separazione dei coniugi, può essere di fatto o legale. Solo quest’ultima produce effetti giuridici e può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale è caratterizzata dal fatto che gli aspetti riguardanti l’assegnazione della casa coniugale (qualora ci siano figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi), l’affidamento dei figli e la previsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o della prole minorenne/maggiorenne non autosufficiente, sono frutto di un accordo tra le parti, il quale è successivamente omologato con decreto dal Tribunale, previa verifica della legalità delle condizioni concordate.
L’avvocato Maria Rita Atzori valuta sempre preventivamente, insieme al Cliente, l’opportunità di addivenire ad un accordo di separazione consensuale con la controparte, anche mediante la redazione di un ricorso congiunto da formalizzare davanti al Magistrato competente.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, ciascun coniuge può avviare una causa di separazione giudiziale che si concluderà con una sentenza pronunciata dal Tribunale, la quale avrà ad oggetto gli aspetti suindicati inerenti l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli, il diritto al mantenimento e l’eventuale richiesta di addebito della separazione.
É sempre possibile nel corso di una separazione giudiziale raggiungere un accordo e conseguentemente trasformare il titolo della stessa da giudiziale a consensuale.
Come noto, la separazione non scioglie il vincolo coniugale (i coniugi restano sposati), ma ne sospende gli effetti, in attesa di una pronuncia di divorzio (salvo riconciliazioni delle parti).
Solo con il divorzio cessano definitivamente gli effetti che derivano dal matrimonio.
Anche il divorzio può essere congiunto o contenzioso.
In caso di separazione consensuale è sufficiente che siano decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per poter promuovere la causa di divorzio.
In caso di separazione giudiziale è, invece, richiesto il decorso di un anno di ininterrotta separazione (decorrente anche in questo caso dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale).
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